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CAPO I
NATURA GIURIDICA, SCOPO E SEDE
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Art. 1 - NATURA GIURIDICA E ORIGINE STORICA
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L'Ente "Istituzioni di ricovero e di educazione - I.R.E. è
una istituzione pubblica di assistenza e beneficenza disciplinata
dalla L. 8 novembre 2000 n. 328 e dal decreto legislativo n. 207
del 4 maggio 2001 che opera prevalentemente nel campo socio assistenziale,
svolgendo direttamente attivita di erogazione di servizi assistenziali.
Nel periodo transitorio, previsto dal decreto legislativo n. 207
del 4 maggio 2001 per il riordino delle istituzioni pubbliche
di assistenza e beneficenza, all'Ente seguitano ad applicarsi
le disposizioni di cui all'abrogata L. 17 luglio 1890 n. 6972,
in quanto non contrastanti con la normativa ed i principi del
decreto legislativo n. 207 del 4 maggio 2001.
- Esso trae origine dalla fusione delle seguenti Istituzioni
- Astori Vincenzo Omobon
- Pia Fondazione Bonaventura Bartoli
- Ca' di Dio
- Casa di Riposo Ss. Giovanni e Paolo
- Dona Bemardo
- Istituto Manin
- Orfanotrofio Maschile (ivi compreso il lascito elemosiniere Battistiol Torni Marco)
- Orfanotrofio Femminile
- Istituto di S. Giobbe
- Istituto S. Giovanni Battista per l'Infanzia
- Conservatorio delle Zitelle
- Pio Luogo della Maddalena
- Garzoni Vincenzo
- Pia Casa dei Catecumeni
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Art.2 - SCOPO
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L'IRE, richiamandosi alle originarie finalità delle Istituzioni
da cui trae origine, aggiornandole e armonizzandole con le esigenze
attuali, ha per scopo lo svolgimento di ogni attività sociale,
culturale, tecnica e amministrativa necessaria per l'erogazione di servizi
e prestazioni di natura socio assistenziale, sanitaria, formativa e benefica.
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Attraverso programmi pluriennali e coordinando le proprie attività
con quelle degli altri enti e istituzioni pubbliche e private
che svolgono attività analoghe nello stesso territorio
di competenza, gli organi di governo dell'Ente stabiliscono
la ripartizione delle rendite patrimoniali da destinare ai
diversi settori di intervento.
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Le attività svolte dall'I.R.E. consistono in servizi, prestazioni,
azioni di prevenzione del disagio sociale a favore di anziani,
disabili, minori, giovani adulti, persone e famiglie in difficoltà,
senza alcuna discriminazione, in particolare attraverso la gestione
di residenze protette e comunità alloggio, centri diurni e riabilitativi,
assistenza domiciliare, attività formative per l'occupazione.
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L''IRE svolge altresì ogni necessaria attivitàdi
conservazione, tutela e valorizzazione del patrimonio storico-artistico
proveniente dalle antiche istituzioni veneziane da cui trae origine e
dai lasciti successivi.
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Le finalità statutarie dell'Ente possono essere
perseguite anche avvalendosi di società di diritto privato e organismi
non profit (fondazioni, cooperative sociali ex legge n. 381/91) appositamente
costituiti, nei limiti e secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
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Art.3 - SEDE
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L'Ente ha sede in Venezia, Giudecca n. 27.
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La sede potrà essere mutata con deliberazione del Consiglio di
Amministrazione e secondo le forme previste dalla legge per le
modifiche statutarie.
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CAPO II
PERSONALE E MEZZI
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Art. 4 - UFFICI, PERSONALE, DOTAZIONE ORGANICA
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Per lo svolgimento delle proprie attività l' IRE utilizza gli
uffici ed il personale, individuati dall' apposita dotazione organica.
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Il personale dell' I.R.E. concorre al perseguimento degli scopi
dell'Ente, secondo i programmi definiti dagli organi di governo.
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La dotazione organica è definita in funzione delle seguenti finalità:
- garantire i servizi e migliorarne la qualità;
- accrescere l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.
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La dotazione organica ed ogni aspetto inerente al trattamento giuridico
ed economico del personale sono disciplinati dai vigenti contratti collettivi
di lavoro e da apposito regolamento adottato dall'Ente.
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Art. 5 - I MEZZI
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La realizzazione delle finalità statutarie avviene per mezzo dei corrispettivi
dei servizi erogati e per mezzo delle rendite del patrimonio dell'ente e dei
mezzi finanziari comunque reperiti, anche attraverso donazioni, offerte, utili,
compartecipazioni, nei limiti e secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
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Il patrimonio dell'Ente non può essere distolto dal perseguimento delle
finalità istituzionali, garantendo comunque che le rendite patrimoniali
nette siano destinate in misura non inferiore al 30% ad attività in
favore di minori e di giovani.
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CAPO III
ORGANI E FORME DI PUBBLICITA' DEGLI ATTI
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Art. 6 - ORGANI
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Sono organi dell'Ente:
a) di governo ed indirizzo:
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
b) di gestione:
- il Segretario Direttore generale;
c) di controllo:
- il Collegio dei Revisori dei Conti.
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Gli organi dell'Ente, ciascuno nell'ambito della propria competenza e responsabilita, al
fine di assicurare l'ottimale erogazione dei servizi e delle prestazioni, svolgono
le loro funzioni nel rispetto del principio di massima collaborazione.
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Art. 7 - INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO,GESTIONE FINANZIARIA,
TECNICA ED AMMINISTRATIVA
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Gli organi di governo dell'Ente definiscono gli obiettivi ed i programmi
da attuare, verificano la rispondenza della gestione amministrativa e dei
risultati alle direttive generali impartite ed assumono le deliberazioni
di propria competenza di cui all'art. 12 del presente statuto.
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L'organo di gestione è responsabile della gestione finanziaria,
tecnica e amministrativa secondo gli obiettivi e i programmi stabiliti
dall'organo di governo.
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Art. 8 - FORME DI PUBBLICITA' |
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Presso la Sede dell'I.R.E. è sito l'albo dell'Ente, ove sono pubblicati
tutti gli atti secondo quanto stabilito dalla legge e dai regolamenti.
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Le deliberazioni per le quali è prevista la pubblicazione nelle forme
delle deliberazioni dei Consigli Comunali sono pubblicate per copia entro
otto giorni dalla data di adozione e, quando richiesto, inserite nel
Bollettino Ufficiale della Regione o nella Gazzetta Ufficiale.
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Gli atti e gli avvisi di maggiore interesse sono pubblicati in appositi
spazi individuati presso le sedi.
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Il Segretario Direttore Generale cura la pubblicazione degli atti,
garantendo l'accessibilità agli stessi a chiunque ne abbia diritto,
la loro integralità Certificando l'avvenuta bblicazione.
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CAPO IV
ORGANIZZAZIONE E AMMINISTRAZIONE
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Art. 9 - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE |
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Il Consiglio di Amministrazione è l'organo collegiale di governo dell'Ente;
esso è composto da cinque membri: due sono nominati dal Prefetto di Venezia,
tre sono nominati dal Sindaco di Venezia.
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Al Presidente e ai Consiglieri è corrisposta una indennità di carica nei
limiti e con le modalità determinate dalla normativa di settore.
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Art. 10 - INCOMPATIBILITA, RIELEGGIBILITA', DURATA IN CARICA, DECADENZA |
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I Consiglieri durano in carica cinque anni dalla data del loro insediamento.
Il Presidente e il Vicepresidente sono eletti a maggioranza assoluta dai consiglieri
nella prima seduta utile del Consiglio e restano in carica per la durata corrispondente
al loro mandato da consigliere.
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L'ineleggibilita, l'incompatibilita, l'incapacita e la revoca dei
Consiglieri sono regolate dalla legge.
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I Consiglieri che senza giustificato motivo non intervengano a tre
sedute consecutive decadono dalla carica.
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La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione e ne
è disposta comunicazione all'organo di nomina affinche provveda
alla sostituzione del Consigliere decaduto.
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Il Consigliere nominato in sostituzione dura in carica quanto
vi sarebbe rimasto il Consigliere sostituito.
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E' garantito a ciascun Consigliere l'accesso agli atti e documenti,
anche preparatori, di ciascun procedimento dell'Ente.
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Art. 11 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE |
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Il Consiglio è presieduto dal Presidente. Solo in caso di sua assenza dal Vicepresidente.
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Il Presidente o chi ne svolge temporaneamente le funzioni, ne regola l'andamento e
lo svolgimento delle discussioni, del dibattito, della valutatone secondo criteri di efficienza.
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Le sedute non sono pubbliche e sono valide con la presenza della metà più uno dei
Consiglieri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti degli intervenuti.
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Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipa il Segretario Direttore Generale.
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Le votazioni avvengono a voto palese salvo quando riguardino persone oppure
su richiesta esplicita di almeno due membri del Consiglio.
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Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono proposte ed illustrate
al Consiglio dal Presidente medesimo o da un Consigliere designato allo scopo.
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Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal suo Presidente almeno una volta
ogni due mesi o su richiesta scritta motivata da almeno due Consiglieri.
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L'avviso di convocazione deve essere consegnato al domicilio del singolo Consigliere
almeno tre giorni prima della seduta e deve contenere l'ordine del giorno fissato dal Presidente.
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Possono essere iscritti all'ordine del giorno anche argomenti specifici richiesti
in forma scritta da almeno due Consiglieri purchè la richiesta pervenga prima dell'invio
dell'avviso di convocazione del Consiglio.
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La convocazione d'urgenza del Consiglio avviene per mezzo di avviso con allegato
ordine del giorno consegnato a ciascun Consigliere almeno 24 ore prima della data della seduta.
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Il Consiglio può motivatamente richiedere ai Revisori dei Conti l'assistenza alle sedute
del Consiglio con funzione consultiva.
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Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, d'ufficio o su richiesta di almeno due
componenti del Consiglio di Amministrazione può ammettere, durante la discussione,
l'intervento ai fini conoscitivi di dipendenti, consulenti, esperti.
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I verbali delle deliberazioni e delle sedute del Consiglio di Amministrazione sono
redatti dal Segretario Direttore Generale o da suo delegato e sottoscritti da tutti
gli Amministratori intervenuti e dal Segretario Direttore Generale.
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Art. 12 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE |
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Al Consiglio di Amministrazione, quale organo di governo dell'Ente, compete
la definizione dell'indirizzo politico-amministrativo e la verifica della
rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.
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Il Consiglio di Amministrazione, periodicamente e comunque ogni anno con l'approvazione
del bilancio preventivo, anche sulla base delle proposte del Segretario Direttore Generale,
definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare.
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In particolare, il Consiglio di amministrazione:
- indica le priorità ed emana le conseguenti direttive
generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
- attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e di collaborazione
esterna, basandosi su criteri di capacità e competenza;
- assegna al Segretario Direttore Generale gli stanziamenti di bilancio
per la realizzazione dei programmi e il conseguimento degli
obiettivi fissati;
- verifica la rispondenza della gestione amministrativa e dei risultati agli
obiettivi , ai programmi e alle direttive generali impartite,
nonché l'economicità della gestione delle risorse
impiegate, l'imparzialità e il buon andamento delle
procedure attuate per raggiungerli, anche avvalendosi di apposito
nucleo di valutazione;
- nomina il Collegio dei Revisori dei Conti;
- assume le deliberazioni concernenti:
- bilanci e conti consuntivi;
- regolamenti;
- dotazione organica, relativi ampliamenti e trasformazioni;
adozione del regolamento sullo stato giuridico e sulle assunzioni
del personale;
- trasformazioni patrimoniali, acquisti, alienazioni e permute
immobiliari e del patrimonio storico artistico di valore superiore
a 25.000 Euro;
- locazioni e conduzioni di immobili per un periodo eccedente
i nove anni;
- atti comportanti spese annuali per un valore superiore
a 25.000 Euro o spese pluriennali per un valore complessivo
superiore a 35.000 Euro;
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Le competenze spettanti al Consiglio non possono essere in alcun modo
nè ridistribuite fra gli organi dell'Ente, nè delegate anche parzialmente.
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Art. 13 - IL PRESIDENTE |
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Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente.
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Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione
e ne attua le determinazioni.
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Il Presidente assume altresì i provvedimenti d'urgenza necessari per garantire il
funzionamento dell'Ente e li sottopone alla ratifica del Consiglio di Amministrazione
nella prima seduta utile immediatamente successiva.
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In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.
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Il Presidente, nell'ambito delle competenze degli organi di governo
dell' Ente, esplica funzioni di indirizzo, cordinamento e controllo
al fine di conseguire la migliore qualità delle prestazioni e dei
servizi offerti potendo allo scopo richiedere
ogni informazione sull'attività gestionale e le spese sostenute.
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Il Presidente svolge tutte le funzioni che gli competono secondo le leggi, i regolamenti e lo statuto.
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Art. 14 - IL SEGRETARIO DIRETTORE GENERALE |
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Al Segretario Direttore Generale spetta la gestione finanziaria,
tecnica ed amministrativa dell'I.R.E., compresa l'adozione degli atti
di sua competenza che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante
autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali
e di controllo. Egli è responsabile della gestione e dei relativi risultati
e informa periodicamente il Consiglio sull'andamento della gestione.
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Il Segretario Direttore Generale, nell'esercizio di tali poteri ed attribuzioni,
assume tutti gli atti di sua competenza come indicati nel regolamento
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
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Il Segretario Direttore Generale esprime parere sulla legittimità
dei provvedimenti sottoposti al Consiglio di Amministrazione e partecipa
alle riunioni, ne assume la funzione di Segretario ed è responsabile dei verbali.
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Nell'ambito delle proprie funzioni il Segretario Direttore Generale può
delegare specifiche attribuzioni di gestione finanziaria, tecnica e amministrativa
ai Dirigenti. A tal fine i dirigenti svolgono tutti i compiti delegati dal Segretario
Direttore Generale oltre che tutti gli atti indicati nel regolamento.
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Art. 15 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI |
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Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre membri ed è
nominato dal Consiglio di Amministrazione.
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I componenti del Collegio dei Revisori sono scelti secondo quanto previsto dalle
norme vigenti e svolgono le funzioni da esse attribuite con apposito regolamento.
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I componenti del Collegio rimangono in carica per tre anni, non
sono revocabili, salvo che non adempiano secondo le norme di legge
e di statuto al loro incarico, e sono rieleggibili per una sola volta.
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I Revisori sono tenuti ad assistere con funzione consultiva alle
sedute del consiglio di Amministrazione, in quanto questo ne faccia motivata richiesta.
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Le indennità del Collegio, le cause di ineleggibilità, incompatibilità,
incapacità e decadenza dei suoi membri sono definite da apposito regolamento
adottato dall'Ente nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.
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Art. 16 - RAPPRESENTANZA DEGLI OSPITI |
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In ottemperanza con quanto previsto dalle L.R. n. 5/2000 e n. 5/2001 e
relativo regolamento di attuazione l'Ente favorisce la rappresentanza degli
Ospiti e/o dei loro famigliari agevolando tutte le forme organizzative e
logistiche che consentano l'espressione della volontà e dei bisogni degli utenti.
La rappresentanza degli Ospiti e/o dei loro famigliari collabora con l'Ente per
la migliore qualità dei servizi, la promozione di iniziative integrative
finalizzate ad elevare la qualità della vita degli Ospiti e la formulazione di proposte e pareri in vista della migliore realizzazione dei programmi di
assistenza, dei programmi di animazione e di tempo libero.
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CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI
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Art. 17 - NORME TRANSITORIE |
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Fino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente statuto,
le norme statutarie si applicano in tutti i casi in cui le disposizioni
demandate ai regolamenti non siano indispensabili per l'effettiva attuazione del disposto statutario.
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Art. 18 - NORMA DI RINVIO |
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Per quanto non previsto nel presente statuto si fa rinvio alla L. 8 novembre 2000 n. 328,
al decreto legislativo n. 207 del 4 maggio 2001 e ai sensi dell'art. 21 del medesimo
decreto nel periodo transitorio previsto per il riordino delle istituzioni si fa rinvio
alla L. 17 luglio 1890 n. 6972.
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Art. 19 - ESTINZIONE DELL'ENTE |
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In caso d'impossibile conseguimento delle finalità dell'Ente, la conseguente
devoluzione del patrimonio residuo avverrà nel pieno rispetto delle volontà
originarie rintracciabili nelle tavole di fondazione o negli statuti
delle originarie istituzioni.
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