REGOLAMENTO PER L' USO DEGLI STRUMENTI INFORMATICI |
Art. 1 Premessa |
1.1 La progressiva diffusione delle nuove tecnologie informatiche, ed in particolare il libero accesso alla rete Internet dai Personal Computer, espone l’Ente ai rischi di un coinvolgimento sia patrimoniale che penale, creando problemi alla sicurezza e all'immagine dell'Ente stesso. Premesso che l'utilizzo delle risorse informatiche e telematiche aziendali deve sempre ispirarsi al principio della diligenza e correttezza, l’I.R.E. ha adottato il presente documento anche per contribuire alla massima diffusione della cultura della sicurezza ed evitare che comportamenti inconsapevoli possano innescare problemi o minacce alla Sicurezza nel trattamento dei dati. Internet è una rete mondiale di computer che contiene milioni di pagine di informazioni; parte di queste possono avere contenuti offensivi o illegali, con cui si può entrare accidentalmente in contatto, ad esempio attraverso interrogazioni a motori di ricerca effettuate per scopi “innocui”. Inoltre la diffusione del proprio indirizzo di posta elettronica mediante Internet, ad esempio inserendolo in mailing list non adeguatamente gestite, può facilmente portare a essere fatti oggetto di invii di messaggi indesiderati di posta. Per queste ragioni l’Amministrazione non si ritiene responsabile per il materiale acceduto o scaricato da Internet da parte degli utenti ma cerca di minimizzare i rischi connessi all’uso di Internet mediante l’applicazione di quanto contenuto nel presente documento, cui gli utenti sono tenuti ad attenersi. A tale scopo l’amministrazione si riserva altresì il diritto di bloccare l’accesso a siti Internet aventi contenuto offensivo o illegale mediante uso di appositi strumenti software. La natura stessa della posta elettronica la rende meno sicura di quanto si possa immaginare. Ad esempio, i messaggi di posta elettronica spediti ad una persona possono essere facilmente inoltrati ad altri destinatari. L’Amministrazione non può proteggere gli utenti da fatti come quelli descritti che esulano dalle proprie possibilità e compiti. Gli utenti pertanto devono esercitare la massima cautela nell’uso della posta elettronica per comunicare informazioni riservate o dati sensibili. |
2.1 Il presente regolamento ha lo scopo di definire i criteri per la gestione del posto di lavoro informatizzato nell’I.R.E. di Venezia in base a quanto previsto dal Decreto Legislativo 196 del 30/06/2003 – "Codice in materia di protezione dei dati personali" (d’ora in poi denominato Codice), dal Decreto Legislativo 82 del 07/03/2005 – “Codice dell'amministrazione digitale” e dalle “Linee guida del Garante per la posta elettronica e internet” del 1/3/2007, disciplinando le modalità di accesso e di uso della Rete Informatica e telematica e dei servizi che, tramite la stessa Rete, è possibile ricevere o offrire all’interno e all’esterno dell’Amministrazione 2.2 Ulteriore scopo del presente documento è assicurare che gli utenti del sistema informativo dell’I.R.E:
2.3 Il presente regolamento vale anche come informativa sulle finalità e modalità del trattamento dei dati personali, ricavabili dalle attività di controllo tecnico svolte sul sistema, ai sensi dell’art. 13 del citato D. Lgs 196/2003. |
3.1 La Rete dell’I.R.E. è costituita dall’insieme delle Risorse informatiche, cioè dalle Risorse infrastrutturali e dal Patrimonio informativo digitale. Le Risorse infrastrutturali sono le componenti hardware/software e gli apparati elettronici collegati alla Rete Informatica aziendale. Il Patrimonio informativo è l’insieme delle banche dati in formato digitale ed in generale tutti i documenti prodotti tramite l’utilizzo dei suddetti apparati. 3.2 Le presenti regole si applicano a tutti gli utenti Interni ed Esterni che sono autorizzati ad accedere alla Rete aziendale. Per utenti Interni si intendono tutti gli amministratori, i dirigenti, i dipendenti a tempo indeterminato e a tempo determinato e i collaboratori occasionali. Per utenti esterni si intendono: le ditte fornitrici di software che effettuano attività di manutenzione limitatamente alle applicazioni di loro competenza, enti esterni autorizzati da apposite convenzioni all’accesso a specifiche banche dati con le modalità stabilite dalle stesse, consulenti, stagisti, collaboratori esterni ed ogni altra categoria di persone a cui venga fornito un account di accesso per lo svolgimento delle proprie attività. |
4.1 L’accesso alle aree dove vengono trattati i dati personali è consentito esclusivamente al personale dipendente o al personale collaboratore al quale è stato attribuito specifico incarico. 4.2 L’accesso da parte di estranei è ammesso sotto il controllo e la responsabilità dei dipendenti e collaboratori incaricati. |
5.1 Gli addetti devono gestire la documentazione di lavoro nel rispetto di norme di sicurezza al fine di minimizzare i rischi inerenti la perdita e/o la visione da parte di estranei. 5.2 Sulle scrivanie devono essere posizionate esclusivamente le pratiche contenenti dati personali in uso corrente. Conclusa la pratica, essa deve essere riposta negli appositi contenitori. Particolare attenzione va posta durante l’abbandono, anche momentaneo, del posto di lavoro. In tal caso la documentazione va celata in modo tale da non consentirne la visione da parte di chi non sia non autorizzato. 5.3 A fine di giornata qualsiasi documento contenente dati personali deve essere riposto ordinatamente negli appositi contenitori o in luoghi non accessibili agli estranei. 5.4 Il personale è tenuto alla riservatezza sul contenuto delle pratiche curate di persona e da parte dei colleghi, ed è tenuto inoltre ad accertare il motivo della presenza di personale non appartenente al proprio ufficio e di estranei. 5.5 In caso di ingresso di estranei l'addetto ha l'obbligo di celare ogni informazione personale presente su materiale cartaceo o sullo schermo del proprio elaboratore. 5.6 Le stampe vanno immediatamente recuperate dalla stampante. Dove possibile, ed in caso di stampanti condivise, ogni stampa deve essere preceduta da apposito separatore indicante il soggetto o l'elaboratore richiedente. Stampanti, apparecchi fax ed apparecchiature corrispondenti devono essere collocate in luoghi in cui ne sia agevole la sorveglianza. Eventuali stampe e fotocopie non più necessarie contenenti dati personali vanno eliminate mediante l’uso di apposite apparecchiature distruggi documenti. 5.7 Particolare attenzione va posta durante la digitazione dei codici di accesso (username e password). L’addetto, prima di digitare sulla tastiera i codici sopra citati, deve assicurarsi che nessuno possa prendere visione e conoscenza di quanto immesso. |
6.1 Gli uffici, gli archivi, gli armadi, le cassettiere e gli arredi in genere contenenti dati personali sono dotati di serratura con chiusura a chiave o altra idonea apparecchiatura. 6.2 L’accesso agli archivi e uffici contenenti dati sensibili è controllato. Le persone ammesse a qualunque titolo dopo l’orario di chiusura vengono identificate e registrate. L’autorizzazione viene data dal titolare o responsabile del trattamento. 6.3 Il trasporto delle pratiche contenenti dati sensibili è concesso su specifica autorizzazione e/o per particolari esigenze che non possano essere soddisfatte altrimenti. In tal caso il materiale cartaceo è inserito all’interno di raccoglitori, cassetti, armadi ecc.. non trasparenti e opportunamente chiusi, in modo da rendere impossibile la perdita del materiale. Se ritenuto opportuno potrà essere redatto verbale nel quale vengono individuati, mediante codici, quantitativi, descrizioni sommarie, i contenitori oggetto del trasporto. 6.4 Il Titolare, attraverso i responsabili dei trattamenti, individua per iscritto i soggetti incaricati del trattamento dei dati, specificandone gli ambiti di trattamento. Tale elenco viene aggiornato trimestralmente anche ai fini dell’aggiornamento del Documento Programmatico della Sicurezza. |
7.1 L’Amministrazione considera il sistema informativo e i servizi informatici resi disponibili nell’ambito del sistema stesso, uno “strumento” fondamentale dell’attività lavorativa, tramite il quale è possibile accedere ad un vasto patrimonio di risorse informative. 7.2 Gli utenti del sistema informativo sono tenuti ad utilizzare i sistemi ed i servizi informatici in modo responsabile, cioè, rispettando le leggi, le regole e procedure secondo standard di correttezza, buona fede e diligenza professionale. L’accesso ai sistemi ed ai servizi informatici, può essere totalmente o parzialmente limitato dall’Amministrazione, anche senza preavviso e senza necessità di assenso da parte dell’utente, quando richiesto dalla legge e in conformità ad essa, o in caso di comprovati motivi che facciano ritenere la violazione del presente regolamento o delle disposizioni di legge vigenti o quando richiesto per esigenze operative critiche e improcrastinabili. 7.3 Ciascun utente è responsabile dell'utilizzo delle dotazioni informatiche ricevute in assegnazione. 7.4 Gli operatori del Servizio Sistemi Informativi possono in qualunque momento procedere alla rimozione di ogni file o applicazione che riterranno essere pericolosi per la sicurezza sia sui PC degli incaricati sia sulle unità di rete, nonché procedere alla ri-formattazione e re-installazione del Sistema Operativo, anche in modo centralizzato, se necessario anche senza la presenza dell’utilizzatore. 7.5 Gli elaboratori devono essere costantemente sorvegliati dall’utilizzatore. In caso di allontanamento dal proprio posto di lavoro l’utilizzatore deve provvedere ad attivare tutte le cautele necessarie ad impedire l'accesso di estranei alle informazioni, secondo le istruzioni di seguito specificate:
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8.1 L’accesso ai sistemi informatici è consentito previa autorizzazione (lettera d’incarico) rilasciata dal responsabile del trattamento. Quest’ultimo, contestualmente all’autorizzazione, consegna al richiedente, che ne rilascia ricevuta, copia del presente documento. 8.2 La password:
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9.1 Ai sensi del punto 10 dell’allegato B del Codice ciascun responsabile dei trattamenti, in accordo con gli amministratori di sistema, stabilisce idonee procedure per l’accesso ai dati personali in caso di prolungata assenza o impedimento dell’incaricato. Tale accesso deve avvenire esclusivamente per urgenti ed indifferibili necessità, anche connesse con la manutenzione tecnica e non deve comunque comportare l’utilizzo delle credenziali di autenticazione dell’incaricato. Dell’accesso alternativo ai dati e delle eventuali operazioni effettuate deve essere data tempestiva comunicazione all’incaricato al suo rientro. |
10.1 Ai sensi del punto 18 dell’Allegato B del Codice è fatto obbligo agli addetti del Sistema Informativo aziendale di effettuare una copia di riserva dei dati (c.d. backup), al minimo, ogni sette giorni. E’ fatto inoltre obbligo di porre i supporti di memorizzazione contenenti il backup di dati personali in luogo chiuso ed accessibile al solo personale autorizzato, possibilmente in locale diverso da quello in cui si trova l’elaboratore. |
11.1E’ fatto obbligo agli amministratori di sistema di provvedere all’aggiornamento quotidiano dei programmi antivirus, del sistema operativo e dei programmi in dotazione (ad esempio word processor, browser). E’ inoltre consigliabile provvedere all’attivazione, ove disponibili, delle procedure di aggiornamento automatico on-line sia dell’antivirus che del sistema operativo e dei programmi di cui è dotato l’elaboratore. |
12.1 Gli apparati fisici utilizzati per la rete dell’Ente ed il cablaggio di rete devono garantire il trasporto delle informazioni, la continuità dei servizi di connettività, la fruibilità delle informazioni dalle postazioni di lavoro nel rispetto dei sistemi di autenticazione ed autorizzazione. |
13.1 Il telefono aziendale affidato all’utente è uno strumento di lavoro. Ne viene concesso l’uso esclusivamente per lo svolgimento dell’attività lavorativa, non essendo quindi consentite comunicazioni a carattere personale o comunque non strettamente inerenti l’attività lavorativa stessa. 13.2 Qualora venisse assegnato un cellulare aziendale all’utente, quest’ultimo sarà responsabile del suo utilizzo e della sua custodia. Al cellulare aziendale si applicano le medesime regole sopra previste per l’utilizzo del telefono aziendale: in particolare è vietato l’utilizzo del telefono cellulare messo a disposizione per inviare o ricevere SMS o MMS di natura personale o comunque non pertinenti rispetto allo svolgimento dell’attività lavorativa. L’eventuale uso promiscuo (anche per fini personali) del telefono cellulare aziendale è possibile soltanto in presenza di preventiva autorizzazione scritta e in conformità delle istruzioni al riguardo impartite dal personale del Servizio Sistemi Informativi. 13.3 È vietato l’utilizzo dei fax aziendali per fini personali, tanto per spedire quanto per ricevere documentazione, salva diversa esplicita autorizzazione da parte del Responsabile di ufficio. 13.4 È vietato l’utilizzo delle fotocopiatrici aziendali per fini personali, salvo preventiva ed esplicita autorizzazione da parte del Responsabile di ufficio. |
14.1 L'utente è responsabile del PC portatile assegnatogli dall'Ente e deve custodirlo con diligenza sia durante gli spostamenti sia durante l'utilizzo nel luogo di lavoro. 14.2 Ai PC portatili si applicano le regole di utilizzo previste per i PC connessi in rete con particolare attenzione alla rimozione di eventuali file elaborati sullo stesso prima della riconsegna. 14.3 I PC portatili utilizzati all'esterno (attività di lavoro fuori sede, convegni, visite in azienda, ecc), in caso di allontanamento, devono essere custoditi in un luogo protetto. 14.4 II portatile non deve essere mai lasciato incustodito e sul disco devono essere conservati solo i files strettamente necessari. 14.5 L’utente provvederà a collegarsi periodicamente alla rete interna per consentire il caricamento dell'aggiornamento dell'antivirus. |
15.1 L’utilizzo di Internet, la navigazione in rete e/o l’utilizzo della posta elettronica è consentita ai titolari di account espressamente autorizzati. 15.2 E' assolutamente proibita la navigazione in Internet per motivi diversi da quelli strettamente legati all'attività lavorativa stessa. 15.3 Gli utenti del servizio internet sono tenuti ad usarlo in modo responsabile, nel pieno rispetto della normativa di riferimento vigente, nonché, avuto espresso riguardo alla presente ed alle altre regole e procedure e secondo normali standard di correttezza, buona fede e diligenza professionale. 15.4 E’ fatto espresso divieto a tutti gli utenti di utilizzare il collegamento internet per inviare o inserire nell’ambito di blog, forum di discussione o servizi similari, messaggi di tipo offensivo o sconveniente, come ad esempio, a titolo non esaustivo, messaggi che riportino contenuti o commenti oltraggiosi su argomenti sessuali, razziali, religiosi, politici, ecc. e comunque ogni altra tipologia di messaggio o testo che possa arrecare danno alla reputazione dell’Amministrazione. E’ vietato scaricare o trasmettere materiale osceno, diffamatorio, intimidatorio, discriminatorio o comunque contrario alla legge sotto qualunque forma, (immagini, testi, filmati, registrazioni vocali ecc.). E’ vietato trasmettere o scaricare ed installare materiale protetto da copyright. E’ inoltre vietato l’uso della connessione internet a scopi commerciali o di profitto personale e per attività illegali. E’ proibito fornire le proprie credenziali di accesso a sistemi o procedure, così come rispondere a messaggi che facciano richiesta di questo tipo di informazioni. E’ infine proibito accedere ad Internet dalle postazioni di lavoro dell’Amministrazione aggirando i sistemi di sicurezza predisposti allo scopo, utilizzando modem o altri mezzi di accesso diretto. 15.5 Le risorse di rete e di memoria dei computer sono limitate. Tutti gli utenti hanno pertanto la responsabilità di farne un uso oculato evitando di sprecare deliberatamente dette risorse o di monopolizzarne l’uso a discapito degli altri utenti. Gli utenti devono pertanto astenersi da:
15.6 Per motivi di sicurezza e di prestazioni tutte le connessioni ad internet richiedono, da parte degli utenti abilitati, l’autenticazione ad un proxy server che registra, in appositi file di log le seguenti informazioni:
I file di log sono conservati per un periodo di tre mesi.
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16.1 L’Amministrazione incoraggia l’uso della posta elettronica per scambiare informazioni, migliorare le comunicazioni, scambiare idee e per rendere più efficaci ed efficienti i processi di lavoro a supporto della missione istituzionale della P.A. 16.2 Il servizio di posta elettronica dell’I.R.E., erogato per il tramite dei Fornitori dei servizi in outsourcing, è proprietà dell’Amministrazione, pertanto ogni casella di posta elettronica associata alla stessa (con il dominio irevenezia.it) ovvero assegnata a suoi uffici o assegnata a individui o funzioni di questa, sono di proprietà esclusiva dell’Amministrazione stessa. 16.3 L’Amministrazione non può essere ritenuta responsabile per qualsiasi danno, diretto o indiretto, arrecato all’Utente ovvero a terzi e derivante:
16.4 Gli utenti del servizio di posta elettronica sono tenuti ad usarlo in modo responsabile, cioè, rispettando le leggi, le presenti e altre regole e procedure dell’Amministrazione e secondo normali standard di cortesia, correttezza, buona fede e diligenza professionale. L’accesso ai servizi di posta elettronica dell’Amministrazione può essere totalmente o parzialmente limitato dall’Amministrazione stessa, senza necessità di assenso da parte dell’utente e anche senza preavviso:
16.5 L’Amministrazione è tenuta in generale ad ottenere l’assenso del titolare della casella di posta elettronica prima di ogni ispezione dei messaggi o accesso alle registrazioni o ai messaggi di posta elettronica, fatta eccezione per quanto disposto al precedente paragrafo. D’altro canto, ci si attende che il personale dell’Amministrazione soddisfi le richieste della stessa riguardanti la fornitura di copie delle registrazioni di posta elettronica in suo possesso e che riguardino le attività lavorative svolte per l’Amministrazione o richieste per soddisfare obblighi di legge, indipendentemente dal fatto che tali registrazioni risiedano o meno su computer di proprietà dell’Amministrazione. Il mancato rispetto di tali richieste può portare all’applicazione delle condizioni di cui al paragrafo precedente. 16.6 L’Amministrazione non ispeziona e non accede ai messaggi di posta elettronica dell’utente senza la sua autorizzazione. D’altro canto, l’Amministrazione potrà permettere l’ispezione, il monitoraggio o l’accesso alla posta elettronica degli utenti, anche senza l’assenso del titolare, solamente nei seguenti casi:
16.7 L’Amministrazione registra e conserva, in forma anonima, i dati delle caselle di posta elettronica messe a disposizione dei propri utenti, tramite scrittura in appositi file di log, delle seguenti informazioni minime:
I file di registro sono conservati per un periodo di tre mesi. 16.8 E’ fatto espresso divieto a tutti gli utenti di utilizzare il servizio di posta elettronica per inviare messaggi dannosi, di tipo offensivo o sconveniente quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, messaggi che riportino contenuti o commenti oltraggiosi su argomenti sessuali, razziali, religiosi, politici, ecc. e comunque ogni altra tipologia di messaggio che possa arrecare danno alla reputazione dell’Amministrazione. 16.9 E’ inoltre vietato l’uso del servizio di posta elettronica a scopi commerciali o di profitto personale e per attività illegali e la fornitura (gratuita o a pagamento) a persone fisiche o giuridiche di qualsiasi lista o elenco degli Utenti del Servizio. E’ proibito fornire le proprie credenziali di accesso a sistemi o procedure, così come rispondere a messaggi e-mail che facciano richiesta di questo tipo di informazioni. Chiunque riceva comunicazioni della natura sopra indicata dovrà segnalarlo al Servizio Sistemi Informativi tramite messaggio di posta elettronica inviato all’indirizzo ict@irevenezia.it ovvero utilizzando gli eventuali servizi di assistenza online accessibili attraverso il sito dell’Amministrazione.
16.10 L'iscrizione a "mailing list" esterne è concessa solo per motivi professionali, prima di iscriversi occorre verificare in anticipo se il sito è affidabile. 16.11 La casella di posta deve essere mantenuta in ordine, cancellando documenti inutili e soprattutto allegati ingombranti. |
17.1 Poiché in caso di violazioni contrattuali e giuridiche, sia l’Ente sia il singolo lavoratore sono potenzialmente perseguibili con sanzioni, anche di natura penale, l’Amministrazione verificherà, nei limiti consentiti dalle norme legali e contrattuali, il rispetto delle regole e l’integrità del proprio sistema informatico. 17.2 In caso di anomalie, gli amministratori di sistema effettueranno controlli anonimi che si concluderanno con avvisi generalizzati diretti ai dipendenti dell’area o del settore in cui è stata rilevata l’anomalia, nei quali si evidenzierà l’utilizzo irregolare degli strumenti aziendali e si inviteranno gli interessati ad attenersi scrupolosamente ai compiti assegnati e alle istruzioni impartite. Controlli su base individuale potranno essere compiuti solo in caso di successive ulteriori anomalie e per i casi di particolare gravità solo su autorizzazione della Direzione Generale. 17.3 In nessun caso verranno compiuti controlli prolungati, costanti o indiscriminati. |
18.1 Il personale che contravviene alle norme indicate nel presente regolamento, stanti le responsabilità individuali di tipo civile e penale verso terze parti, potrà essere oggetto di sanzioni di tipo disciplinare e/o, ove previste, di tipo amministrativo la cui entità e modalità di erogazione corrispondono a quanto previsto dalla vigente normativa e dalla contrattazione collettiva. |
19.1 Tutti gli utenti possono proporre, quando ritenuto necessario, integrazioni al presente regolamento tramite comunicazione al Servizio Sistemi Informativi. |
Allegato ALLEGATO A - DEFINIZIONI |
Grave e comprovato motivo: evidenza oggettiva, non basata quindi su semplici sospetti o illazioni, che dimostra l’avvenuta violazione di disposizioni di leggi vigenti o delle regole di sicurezza dell’Amministrazione. Atti dovuti: circostanze in base alle quali la mancanza di adeguate azioni può comportare danni significativi a cose o persone, perdita di informazioni di rilievo per l’Amministrazione o danni economici e di immagine per l’Amministrazione e per le persone che ne fanno parte. Situazioni critiche o di emergenza: circostanze in cui la tempestività d’azione è di fondamentale importanza al fine di evitare danni significativi a cose o persone, perdita di informazioni di rilievo per l’Amministrazione o danni economici e di immagine per l’Amministrazione e per le persone che ne fanno parte o l’interruzione dei servizi informatici e la continuità operativa dei processi dell’Amministrazione. |
AMMINISTRAZIONE
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CENTRI SERVIZI
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SERVIZI PER ALZHEIMER E ALTRE DEMENZE |
SERVIZI
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ABITARE PARALLELO
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COMUNITA’ PER GIOVANI
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PATRIMONIO STORICO ARTISTICO |
ALBO PUBBLICAZIONI
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GUIDA AGLI UFFICI
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TRASPARENZA VALUTAZIONE E MERITO
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ACCESSO AGLI ATTI
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REGOLAMENTI
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